N. 38
ORDINANZA 5 APRILE 1978
Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.
Pres. ROSSI - Rel. ROEHRSSEN
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per quanto attiene a tali articoli.
Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione è omessa la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".
Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere