N. 35
ORDINANZA 5 APRILE 1978
Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.
Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Michele Rossano.
Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere