˙ Ordinanza 35/1978 (ECLI:IT:COST:1978:35)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ROSSANO
Camera di Consiglio del 09/03/1978;    Decisione  del 05/04/1978
Deposito del 12/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16160
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 35

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1974 dal pretore di Orbetello nel procedimento civile vertente tra Santori Adino e la società Etablissement Ouidi, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Michele Rossano.

Rilevato che il pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), in quanto - prevedendo la condanna del solo datore di lavoro anche al pagamento della ulteriore somma a titolo del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - determina una disparità di trattamento tra lavoratore e datore di lavoro in contrasto con il principio di eguaglianza.

Considerato che questione identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 4 gennaio 1977, n. 13, richiamata nella sentenza 4 gennaio 1977, n. 43, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), proposta dal pretore di Orbetello, con ordinanza 16 dicembre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere