˙ Ordinanza 32/1978 (ECLI:IT:COST:1978:32)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: AMADEI
Camera di Consiglio del 08/03/1978;    Decisione  del 05/04/1978
Deposito del 12/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16158
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 32

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1886 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1975 dal pretore di Rieti, nel procedimento civile vertente tra Cerafogli Pasqua e l'I.N.P.S., iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 17 dicembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con la ordinanza in epigrafe emessa dal pretore di Rieti nella causa di lavoro vertente tra Cerafogli Pasqua e l'I.N.P.S. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 codice civile.

Considerato che la questione prospettata negli stessi termini è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 91 del 1976.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1886 c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Rieti con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere