˙ Ordinanza 31/1978 (ECLI:IT:COST:1978:31)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: AMADEI
Camera di Consiglio del 08/03/1978;    Decisione  del 05/04/1978
Deposito del 12/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16157
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 31

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1895 del codice civile, in relazione all'art. 1886 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1974 dal pretore di Asti, nel procedimento civile vertente tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa dal Pretore di Asti nel procedimento del lavoro tra Bogetto Giovanni e l'I.N.P.S. è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod. civ.

Considerato che la questione prospettata negli stessi termini è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 91 del 1976.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1886 e 1895 cod.civ. proposta, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Asti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere