˙ Ordinanza 28/1978 (ECLI:IT:COST:1978:28)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 09/03/1978;    Decisione  del 05/04/1978
Deposito del 12/04/1978;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  16155
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 28

ORDINANZA 5 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 12 aprile 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 109 del 19 aprile 1978.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabella all. F (Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Troiano Stanislao e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.

Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e della tabella F a questa allegata, nella parte in cui è prevista la cancellazione dall'albo professionale ai fini del godimento della misura maggiore della pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.

Considerato che la stessa questione è stata risolta da questa Corte che, con la sent. n. 62 del 1977, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma come sopra impugnata, la quale pertanto non può trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - proposta dal pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe - dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'allegata tabella F, già dichiarato illegittimo con la sent. n. 62 del 1977 nella parte in cui è stabilità una decurtazione di pensione per coloro che conservano l'iscrizione agli albi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere