N. 14
ORDINANZA 1 FEBBRAIO 1978
Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1978.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 39 dell'8 febbraio 1978.
Pres. ROSSI - Rel. AMADEI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano, Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all'art. 25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1974, sempre in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976;
che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano, Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere