Ordinanza 68/1977 (ECLI:IT:COST:1977:68)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 11/02/1977;    Decisione  del 13/04/1977
Deposito de˙l 20/04/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8810
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 68

ORDINANZA 13 APRILE 1977

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 113 del 27 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10 giugno 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i., e non attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 199 del 1975 nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod. proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372 all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive;

che l'art. 304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase istruttoria, interpretato come norma diretta a precludere le garanzie di difesa in questione, appare erroneamente richiamato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere