˙ Ordinanza 59/1977 (ECLI:IT:COST:1977:59)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 24/02/1977;    Decisione  del 24/03/1977
Deposito del 30/03/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8781
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 59

ORDINANZA 24 MARZO 1977

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. N. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) promosso con ordinanza emessa il 14 agosto 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Fraschini Sergio ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa il 14 agosto dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), nella parte in cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.

Considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, che ha abrogato la disposizione denunziata ed il cui art. 80 prevede esplicitamente la non punibilità della detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere