˙ Ordinanza 56/1977 (ECLI:IT:COST:1977:56)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Camera di Consiglio del 24/02/1977;    Decisione  del 24/03/1977
Deposito del 30/03/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8778
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 56

ORDINANZA 24 MARZO 1977

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974;

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere