N. 56
ORDINANZA 24 MARZO 1977
Deposito in cancelleria: 30 marzo 1977.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1977.
Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974;
che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere