Ordinanza 25/1977 (ECLI:IT:COST:1977:25)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: GIONFRIDA
Udienza Pubblica del 27/10/1976;    Decisione  del 04/01/1977
Deposito de˙l 14/01/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8704
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 25

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1974 dal pretore di Portomaggiore nella causa di lavoro vertente tra Voltolini Guido e la società Alimentari Colombani Pomposa, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Voltolini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il pretore di Portomaggiore, con ordinanza 21 maggio 1974, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 416, terzo comma, 423, commi secondo e terzo, 429, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che delle dette questioni non è in alcun modo motivata, nell'ordinanza di rimessione, la concreta rilevanza, sicché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo, per esame del profilo, appunto, di valutazione omesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Portomaggiore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere