Ordinanza 24/1977 (ECLI:IT:COST:1977:24)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: GIONFRIDA
Udienza Pubblica del 27/10/1976;    Decisione  del 04/01/1977
Deposito de˙l 14/01/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8703
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 24

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal pretore di Albenga, nella causa di lavoro vertente tra Boen Augusto e la società Buonaccorsi, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 9 maggio 1974 del pretore di Albenga sono stati denunziati - per contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione - le norme di cui agli artt. 416, commi secondo e terzo, 423, comma secondo, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro.

Considerato che delle questioni così sollevate non risulta in alcun modo motivata la concreta rilevanza: onde, per l'esame appunto di tale profilo, appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Albenga.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere