˙ Ordinanza 23/1977 (ECLI:IT:COST:1977:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: GIONFRIDA
Udienza Pubblica del 27/10/1976;    Decisione  del 04/01/1977
Deposito del 14/01/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8702
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari nella causa di lavoro vertente tra Casaretto Silvia e Luongo Enzo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza 2 marzo 1974, il giudice del lavoro del tribunale di Chiavari ha sollevato questione incidentale di legittimità - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - degli artt. 416, ultimo comma, e 431 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Considerato che delle dette questioni è del tutto omessa, nell'ordinanza di rimessione, la motivazione di rilevanza: onde pare opportuno restituire gli atti al giudice a quo perché provveda all'accertamento omesso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al giudice del lavoro del tribunale di Chiavari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere