˙ Ordinanza 22/1977 (ECLI:IT:COST:1977:22)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: GIONFRIDA
Udienza Pubblica del 27/10/1976;    Decisione  del 04/01/1977
Deposito del 14/01/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8701
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 22

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1974 dal pretore di Roma nelle cause di lavoro vertenti tra Bellucci Giuseppe, Corelli Erminio, Di Stefano Luigi, Tofani Benedetto, e la ditta Abramo Tucceri ed altri, iscritte ai nn. 186,187,188 e 189 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con (quattro) ordinanze (di identica motivazione) in data 9 marzo 1974, il pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 414, commi secondo e terzo, 418, comma primo, 420, commi primo e quinto, 423, comma secondo, e 431, primo ed ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro).

Considerato che delle dette questioni il pretore ha omesso di motivare la concreta rilevanza, onde si rende opportuno restituirgli gli atti perché accerti la sussistenza, appunto, degli elementi di rilevanza, in relazione alle specifiche domande ed istanze delle parti e allo stato del processo in corso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina restituirsi gli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere