˙ Ordinanza 149/1977 (ECLI:IT:COST:1977:149)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 20/10/1977;    Decisione  del 30/11/1977
Deposito del 06/12/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8962
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 149

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALACUGINI Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tolmezzo sul ricorso di Pugnetti Eraldo, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 29, 33 e 53 della Costituzione;

considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la medesima questione è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 179 del 1976 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 179 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere