˙ Ordinanza 148/1977 (ECLI:IT:COST:1977:148)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 20/10/1977;    Decisione  del 30/11/1977
Deposito del 06/12/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8961
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 148

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1976 dalla Corte di assise di Milano nel procedimento penale a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 codice penale in riferimento all'art. 104 della Costituzione;

considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondata con sentenza n. 7 del 1975;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 104 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondata con sentenza n. 7 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere