˙ Ordinanza 147/1977 (ECLI:IT:COST:1977:147)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: BUCCIARELLI DUCCI
Camera di Consiglio del 20/10/1977;    Decisione  del 30/11/1977
Deposito del 06/12/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8960
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 147

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche), in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale contro Alberti Gerlando ed altri, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;

considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con sentenza n. 120 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 133 del 1977, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con la sentenza n. 120 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere