˙ Ordinanza 141/1977 (ECLI:IT:COST:1977:141)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 20/10/1977;    Decisione  del 30/11/1977
Deposito del 06/12/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8954
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 141

ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1977

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 340 del 14 dicembre 1977.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, promosso con ordinanza 4 marzo 1976 del pretore di Sampierdarena, nel procedimento civile vertente tra Alberti Alfredo ed altri e la soc. Seport, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di costituzione di Alberti Alfredo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1976 il pretore di Sampierdarena ha prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità degli artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente "norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati" in quanto escludono l'estensione dei benefici ivi previsti ai dipendenti di enti privati ad esclusiva partecipazione statale.

Considerato che identica questione risulta già dichiarata non fondata con la sentenza n. 194 dell'anno 1976 emessa da questa Corte, senza che vengano addotti al riguardo nuovi argomenti;

visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti e assimilati: questione sollevata con ordinanza 4 marzo 1976 dal pretore di Sampierdarena e già dichiarata non fondata con sentenza numero 194 del 1976 di questa Corte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere