˙ Ordinanza 133/1977 (ECLI:IT:COST:1977:133)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 16/06/1977;    Decisione  del 04/07/1977
Deposito del 14/07/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8944
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 133

ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche), promosso dalla Corte suprema di cassazione con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 nel procedimento penale a carico di Vincenzo Sinigallia ed altri, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, per contrasto con gli artt. 112 e 3 della Costituzione;

considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione con la sentenza n. 120 del 1975 e l'ha ritenuta non fondata;

considerato altresì che nella ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati nuovi profili in relazione ai quali la Corte debba o possa mutare orientamento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche), sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere