˙ Ordinanza 132/1977 (ECLI:IT:COST:1977:132)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 16/06/1977;    Decisione  del 04/07/1977
Deposito del 14/07/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8943
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 132

ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. N. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 70, ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 12 maggio e 7 luglio 1976 del tribunale di Enna, nei procedimenti penali a carico di Caponnetto Giuseppe e Spata Salvatore ed altro, iscritte ai nn. 551 e 625 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 246 e 321 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, rispettivamente, del 12 maggio e del 7 luglio 1976, il tribunale di Enna ha sollevato, in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. (garanzia del giudice naturale) questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p., il quale prevede che "qualora per astensione o ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il presidente della Corte o del Tribunale rimette il procedimento ad un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale o ad una Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto";

che secondo il giudice a quo (cui gli atti del procedimento erano stati rimessi, ai sensi del già citato art. 70 u.c. c.p.p. dal presidente del tribunale di Modica, originariamente competente) la non manifesta infondatezza della questione sarebbe da ravvisare "nel fatto che la scelta dell'organo giudicante, che in virtù della Costituzione dovrebbe essere preventivamente certa e determinata viene rimessa al mero arbitrio del presidente del tribunale il quale è libero di scegliere tra una sezione dello stesso tribunale ed un tribunale limitrofo, e, nella ipotesi di più tribunali, quello che ritiene più opportuno a suo insindacabile giudizio".

Considerato che la questione - negli stessi termini - è già stata esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del 14 luglio 1976;

che non vengono addotti argomenti né ricorrono motivi che possano indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost., dal tribunale di Enna con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del 1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE Cancelliere