˙ Ordinanza 131/1977 (ECLI:IT:COST:1977:131)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: OGGIONI
Camera di Consiglio del 16/06/1977;    Decisione  del 04/07/1977
Deposito del 14/07/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8942
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 131

ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (non previsione di indennizzo alla cessazione di affittanza agraria), promossi con ordinanze 23 gennaio e 18 maggio 1976 del tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 285, 557 e 607 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 260 e 300 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Brescia (Sezione specializzata agraria) con tre ordinanze, la prima del 23 gennaio 1976 e le altre due in data 18 maggio stesso anno, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 1 lett. a del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, con riferimento agli artt. 44 e 3 della Costituzione (nell'ordinanza 23 gennaio per evidente errore materiale è richiamato in dispositivo l'art. 43 Cost. in luogo dell'art. 3).

Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che, nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad indennizzo.

Considerato che, premessa l'opportunità di disporre la riunione dei tre procedimenti, connessi per identità di oggetto e di contenuto, devesi dare atto che questa Corte, con sentenza n. 30 del 4 gennaio corrente anno, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a d.l. C.P.S. n. 273 del 1947 sollevata in uguali termini con riferimento agli artt. 3 e 44 Cost.

Che di conseguenza, non risultando addotti nuovi e validi motivi per adottare diversa decisione e visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a dl. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, (proroga dei contratti agrari) sollevata con le ordinanze suindicate in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE Cancelliere