˙ Ordinanza 115/1977 (ECLI:IT:COST:1977:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: AMADEI
Camera di Consiglio del 24/02/1977;    Decisione  del 24/05/1977
Deposito del 09/06/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8912
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 115

ORDINANZA 24 MAGGIO 1977

Deposito in cancelleria: 9 giugno 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 162 del 15 giugno 1977.

Pres. ROSSI - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme sulla criminalità), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1975 dal tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Salvi Ettore ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che, con ordinanza 24 settembre 1975 del tribunale di Udine, è stata promossa, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in quanto attributiva della competenza per il delitto di rapina aggravata al tribunale anche per fatti commessi prima della entrata in vigore della legge suddetta e già rinviati al giudizio della Corte d'assise.

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 72 del 1976 e che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 72 del 1976.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere