˙ Ordinanza 11/1977 (ECLI:IT:COST:1977:11)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Udienza Pubblica del 10/12/1976;    Decisione  del 04/01/1977
Deposito del 12/01/1977;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8679
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 11

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 12 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1971 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pasquali Carlo ed altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe (emessa dal pretore di Roma il 1 aprile 1971 e pervenuta alla Corte il 2 luglio 1975), è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 23, 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale.

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 168 del 1971;

che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, della Costituzione, e già decisa con la sentenza 5 luglio 1971, n. 168.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere