Ordinanza 56/1976 (ECLI:IT:COST:1976:56)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 12/02/1976;    Decisione  del 09/03/1976
Deposito del 16/03/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8232
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 56

ORDINANZA 9 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 24 marzo 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, del codice civile, in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1975 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Palma Anna Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 27 maggio 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli articoli 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976;

che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre la Corte a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile in relazione agli artt. 7 e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, promossa dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere