N. 53
ORDINANZA 9 MARZO 1976
Deposito in cancelleria: 16 marzo 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 24 marzo 1976.
Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 marzo 1975 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Trinci Ricciotti e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 6 maggio 1975 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Pirovano Ferdinando e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975.
Visti gli atti di costituzione di Trinci Ricciotti e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 206 del 1974;
che con d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla tabella allegato 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con un nuovo elenco delle lavorazioni considerate causa di ipoacusia e sordità da rumori (voce n. 44);
che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai pretori di Pistoia e di Lecco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere