N. 42
ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1976
Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 51 del 25 febbraio 1976.
Pres. OGGIONI - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con ordinanza emessa il 22 gennaio 1975 dal pretore di Potenza e il 5 giugno 1975 dal tribunale di Trani nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Calabresi Filomena e la Cassa edile di Potenza e tra la Congregazione religiosa "Suore Ancelle della Divina Provvidenza" Ospedale psichiatrico di Bisceglie e Cosmai Antonio ed altri, iscritte ai nn. 323 e 327 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975 e n. 249 del 17 settembre 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole.
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 189 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nella parte in cui limita l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 18 alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1975, n. 189.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere