Ordinanza 37/1976 (ECLI:IT:COST:1976:37)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: TRIMARCHI
Udienza Pubblica del 28/01/1976;    Decisione  del 12/02/1976
Deposito del 19/02/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8207
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 37

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1976

Deposito in cancelleria: 19 febbraio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 51 del 25 febbraio 1976.

Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il 10 settembre 1974, recante "Costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 settembre 1974, depositato in cancelleria l'8 ottobre successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge approvata il 22 aprile 1972 e riapprovata il 10 settembre 1974 dal Consiglio regionale della Puglia, recante costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce, per contrasto con l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 63 dello Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 439, in relazione agli artt. 21 e 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27;

che con atto depositato il 19 gennaio 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione Puglia.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere