N. 257
ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976
Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.
Pres. ROSSI - Rel. CAPALOZZA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione di omissione materiale contenuta nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ravvisata la necessità di ovviare ad un'omissione materiale incorsa nella sentenza n. 219 del 15 luglio 1976.
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che al n. 6 della motivazione in diritto, dopo le parole "non essendo consentito al legislatore ordinario di disciplinare in modo uniforme situazioni tra loro diverse, né" siano aggiunte le parole "avendo l'obbligo di estendere".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere