˙ Ordinanza 256/1976 (ECLI:IT:COST:1976:256)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 07/10/1976;    Decisione  del 09/12/1976
Deposito del 20/12/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8621
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 256

ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1975 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra la società Costruzioni Lenzi e Balsamà Letterio, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 16 luglio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con sentenza n. 178 del 1975 e che il richiamo all'art. 23 della Costituzione stessa appare erroneo, quand'anche si volesse considerare la somma prevista nella norma denunziata come sanzione civile, essendo questa in ogni caso interamente predeterminata dalla legge, dovendo il lavoratore provare il maggior danno per ottenere una liquidazione in misura superiore.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata dal tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere