N. 255
ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976
Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.
Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il Condominio via Ulanowski n. 52 e Bui Asdaghi, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l'atto di costituzione del Condominio di via Ulanowski;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che analoga questione relativa al solo art. 3 è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 99 del 1971 in riferimento all'art. 36 della Costituzione nell'assunto che spetta al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrità fisica;
che gli stessi argomenti valgono ad escludere una violazione del principio d'eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere