˙ Ordinanza 254/1976 (ECLI:IT:COST:1976:254)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 07/10/1976;    Decisione  del 09/12/1976
Deposito del 20/12/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8619
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 254

ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040 (art. 49 c.c.n.l. 24 maggio 1956), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Centro Femminile di Sanità e gli eredi di Monni Tullio, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione degli eredi di Monni Tullio;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956 contenente norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli istituti di cura privati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Considerato che con sentenze nn. 120, 129, 150, 242 del 1974 e 45, 65, 101 e 196 del 1975 ed altre successive questa Corte ha ritenuto inammissibili tutte le questioni relative ai contratti collettivi in oggetto perché esse coinvolgono un problema di interpretazione e di compatibilità di clausole contrattuali o con la Costituzione, o con la legge di delegazione, direttamente risolvibile dal giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui recepisce l'art. 49 del c.c.n.l. 24 maggio 1956, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere