˙ Ordinanza 252/1976 (ECLI:IT:COST:1976:252)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 07/10/1976;    Decisione  del 09/12/1976
Deposito del 20/12/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8617
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 252

ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976

Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), in relazione all'art. 115 del codice di navigazione, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra la società Lloyd Triestino e Najetti Leonardo, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 10 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Najetti Leonardo e della società Lloyd Triestino;

udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilità della legge stessa al personale navigante, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 129 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere