N. 250
ORDINANZA 9 DICEMBRE 1976
Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 346 del 29 dicembre 1976.
Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1974 dal tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Turani Lino Aldo e Tamborini Enrico ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1054 del codice civile del 1865, relativo al divieto di donazione tra coniugi, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che con sentenza n. 91 del 27 giugno 1973 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile attuale che tale divieto riproduceva;
che, secondo l'art. 137 disp. trans. cod. civ., l'azione di nullità di donazione, fondata sul codice abrogato, è subordinata, sia nella proponibilità che nella prosecuzione, all'esistenza di una medesima causa di nullità nel codice vigente;
che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'accertamento della sopravvivenza della nullità deve essere effettuato con riferimento al momento della decisione e non con il testo iniziale del nuovo codice;
che, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, occorre che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione con riguardo al citato art. 137 delle disposizioni transitorie.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere