N. 239
ORDINANZA 25 NOVEMBRE 1976
Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 333 del 15 dicembre 1976.
Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 dal tribunale di Vigevano, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1975 il tribunale di Vigevano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, in quanto prevede un uguale trattamento sanzionatorio per la detenzione di stupefacenti per uso personale e la detenzione di stupefacenti a scopo di commercio.
Considerato che tale questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 9 del 1972;
che, comunque, a norma dell'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) non è più punibile chi illecitamente detenga o abbia detenuto modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché in riferimento alla predetta legge 22 dicembre 1975, n. 685, valuti la rilevanza della questione proposta.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere