N. 227
ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1976
Deposito in cancelleria: 18 novembre 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 314 del 24 novembre 1976.
Pres. ROSSI - Rel. CRISAFULLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 11, e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1975 dalla Corte dei conti - Sezione di controllo - nel procedimento per l'ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 30 giugno 1975, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1975 la Corte dei conti - Sezione di controllo - nel corso del procedimento per l'ammissione al visto e alla registrazione del d.P.R. 30 giugno 1975, relativo al riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 11, e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante "Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato", per contrasto con l'art. 81, terzo e quarto comma o, alternativamente, con l'art. 76, della Costituzione.
Considerato che, in pendenza di tale giudizio, è stato emanato il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, recante "Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato", riproducente integralmente, salvo che per la disposizione riguardante la copertura finanziaria (art. 22), il testo del d.P.R. 30 giugno 1975, sopra menzionato;
che tale decreto-legge è stato ammesso al visto e conseguente registrazione dalla Corte dei conti con deliberazione del 13 febbraio 1976, e convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
che, pertanto, si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione di controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere