˙ Ordinanza 224/1976 (ECLI:IT:COST:1976:224)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: ELIA
Udienza Pubblica del 14/06/1976;    Decisione  del 15/07/1976
Deposito del 03/08/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8560
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 224

ORDINANZA 15 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 3 agosto 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 205 del 4 agosto 1976.

Pres. ROSSI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, recante "disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti", promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel procedimento per ricovero in casa di cura di Caracciolo Francesco ed altri, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Napoli il 23 febbraio 1974 nel corso di un procedimento per ricovero in casa di cura di Caracciolo Francesco ed altri è stata sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, recante "Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti", limitatamente alla parte in cui non prevede la difesa dell'interessato nel procedimento che si svolge dinanzi al pretore ai fini dell'emanazione del decreto di ricovero.

Considerato che, dopo l'ordinanza di rimessione, è intervenuta a dettare una nuova disciplina della materia la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", la quale nel suo titolo XI (artt. 95 segg.) si occupa particolarmente degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi introducendo forme di garanzie a favore degli interessati, e nel suo art. 108 dispone espressamente l'abrogazione della intera legge 22 ottobre 1954, n. 1041:, ad eccezione soltanto dell'art. 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti;

che, pertanto, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione alla stregua del jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRTSAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere