N. 178
ORDINANZA 12 LUGLIO 1976
Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. REALE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFIRDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155 del codice civile, in relazione all'art. 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1973 dal tribunale per i minorenni di Bologna, su ricorso di Mantovani Roberto per l'affidamento del figlio minore, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza 27 giugno 1973 (pervenuta alla Corte il 3 luglio 1974) il tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato ad applicare l'art. 155 del codice civile (disciplinante i provvedimenti da adottare riguardo ai figli in caso di separazione personale dei coniugi) e l'art. 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, ebbe a sollevare, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost., questione di legittimità costituzionale di dette norme.
Considerato che i già citati artt. 155 e 38 sono stati sostituiti, nel corso del presente giudizio, rispettivamente dagli artt. 36 e 221 della legge n. 151 del 1975, entrata in vigore il 20 settembre 1975, e, quindi, successivamente all'ordinanza di rimessione;
che per l'art. 226 della legge medesima le nuove disposizioni concernenti la separazione personale si applicano anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore;
che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale per i minorenni di Bologna per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere