N. 165
ORDINANZA 24 GIUGNO 1976
Deposito in cancelleria: 7 luglio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 184 del 14 luglio 1976.
Pres. ROSSI - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 1975, recante "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 9 maggio 1975, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione approvata il 30 aprile 1975, "Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative nella Regione siciliana e modifiche al controllo sugli atti dei Comuni concernenti strumenti urbanistici", in riferimento agli artt. 14, 15 e 17 lett. e dello Statuto speciale della Regione siciliana, al d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, e agli artt. 81 e 130 della Costituzione;
che con atto depositato il 20 febbraio 1976 il Commissario dello Stato, vista la successiva legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente della Regione.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere