Ordinanza 147/1976 (ECLI:IT:COST:1976:147)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 12/02/1976;    Decisione  del 15/06/1976
Deposito del 22/06/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8396
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 147

ORDINANZA 15 GIUGNO 1976

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 30 giugno 1976.

Pres. ROSSI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra la società Jolly Pubblicità e Martinuzzi Italo, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia con ordinanza emessa il 7 dicembre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate inammissibili con sentenze nn. 120, 129, 150 e 242 del 1974, 65, 68, 101, 196 del 1975 sul rilievo che esse coinvolgono solo un problema di interpretazione direttamente risolubile dal giudice ordinario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 45 del c.c.n.l. 28 giugno 1958 per i dipendenti delle aziende commerciali, sollevata dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere