Ordinanza 146/1976 (ECLI:IT:COST:1976:146)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: ROSSI - Redattore:  - Relatore: CAPALOZZA
Udienza Pubblica del 19/05/1976;    Decisione  del 15/06/1976
Deposito del 22/06/1976;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8395
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 146

ORDINANZA 15 GIUGNO 1976

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 170 del 30 giugno 1976.

Pres. ROSSI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRI SAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, nono comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1973 dal tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di Sacco Rocco, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, nono comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che l'art. 80, quindicesimo comma, contenuto nell'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, ha depenalizzato la guida senza patente effettuata da chi abbia sostenuto con esito favorevole i prescritti esami, sostituendo all'arresto da tre a sei mesi e all'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila a lire diecimila.

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza, alla stregua dello ius superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Lucera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere