N. 90
ORDINANZA 23 APRILE 1975
Deposito in cancelleria: 16 aprile 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 108 del 23 aprile 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso di Fontana Gian Luigi ed altri contro la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 29 gennaio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 20 febbraio 1974 dal T.A.R. Emilia-Romagna, questione di legittimità - in riferimento agli artt. 24, 113, comma secondo e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, quarto (id est ultimo) comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato), ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;
che è intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 284 del 1974, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunziata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere