N. 89
ORDINANZA 9 APRILE 1975
Deposito in cancelleria: 16 aprile 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 108 del 23 aprile 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di Livraga Angelo ed altri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974 e con ordinanza n. 279 del 1974, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 164 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere