N. 88
ORDINANZA 9 APRILE 1975
Deposito in cancelleria: 16 aprile 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 108 del 23 aprile 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 20 novembre 1973 dal tribunale di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Iori Bruno, Varini Enzo e l'INAIL, iscritte ai nn. 43 e 44 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1974 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Rozzi Luciano e l'INAIL, iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di La Spezia nel procedimento vertente tra Giannotti Maurizio e l'INAIL, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;
4) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal tribunale di Vicenza nei procedimenti civili vertenti tra Zanetello Giobatta, Scolini Rolando, Panella Gaetano e l'INAIL, iscritte ai numeri 353, 354 e 355 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione di Iori Bruno, Varini Enzo, Rozzi Luciano, Zanetello Giobatta, Scolini Rolando e Panella Gaetano e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Ritenuto che la difesa di Bruno Iori, Luciano Rozzi e Enzo Varini ha prodotto memorie con le quali fa istanza che le cause siano assegnate per la discussione alla pubblica udienza, e insiste nel contestare la legittimità della elencazione tassativa delle lavorazioni morbigene, chiedendo che i lavoratori vengano ammessi a provare l'eziologia professionale delle malattie derivanti da lavorazioni non comprese nella tabella.
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 206 del 1974;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che pertanto non sussistono i presupposti per l'assegnazione delle cause alla pubblica udienza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 e della tabella allegato 4, voce n. 38, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3,35 e 38 della Costituzione, e già decisa con la sentenza 27 giugno 1974, n. 206.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere