N. 66
ORDINANZA 5 MARZO 1975
Deposito in cancelleria: 12 marzo 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 77 del 20 marzo 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 della Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38 del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107 Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;
che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che non sono stati avanzati argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere