N. 250
ORDINANZA 10 DICEMBRE 1975
Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 339 del 24 dicembre 1975.
Pres. OGGIONI - Rel. ASTUTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale), e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal tribunale di Milano nella causa di lavoro vertente tra la società La Minerva e Costella Franco, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali.
Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 101 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati motivi nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione dall'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere