Ordinanza 233/1975 (ECLI:IT:COST:1975:233)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: ASTUTI
Camera di Consiglio del 08/10/1975;    Decisione  del 22/10/1975
Deposito del 30/10/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8095
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 233

ORDINANZA 22 OTTOBRE 1975

Deposito in cancelleria: 30 ottobre 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 293 del 5 novembre 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ASTUTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, recante norme sul rilascio del certificato per l'importazione o l'esportazione di determinati prodotti, convertito in legge 11 febbraio 1970, n. 23, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1973 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Biscotti Colussi Perugia e il Ministero del commercio con l'estero, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione del Ministero del commercio con l'estero;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del commercio con l'estero.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Considerato che con sentenza in pari data n. 232 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma della norma denunciata e del secondo comma nella parte in cui ha reso possibile al Governo di emanare norme regolamentari non necessarie per l'applicazione dei regolamenti C.e.e. 13 giugno 1967, n. 120, e 21 agosto 1967, n. 473.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, sollevata dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere