Ordinanza 217/1975 (ECLI:IT:COST:1975:217)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: VOLTERRA
Camera di Consiglio del 22/05/1975;    Decisione  del 08/07/1975
Deposito del 15/07/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8029
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 217

ORDINANZA 8 LUGLIO 1975

Deposito in cancelleria: 15 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 195 del 23 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con tre ordinanze emesse l'11 luglio 1974 dal pretore di Barra nei procedimenti penali rispettivamente a carico di D'Agostino Federico, di Ascione Giuseppe e di Manfredi Raffaele, iscritte ai nn. 343,344 e 345 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Barra ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1901 del codice civile e 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 18 del 1975, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere