Ordinanza 216/1975 (ECLI:IT:COST:1975:216)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: AMADEI
Camera di Consiglio del 22/05/1975;    Decisione  del 08/07/1975
Deposito del 15/07/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  8028
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 216

ORDINANZA 8 LUGLIO 1975

Deposito in cancelleria: 15 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 195 del 23 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. AMADEI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, promossi con due ordinanze emesse il 16 settembre 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale per i minorenni di Ancona sulle istanze di liberazione condizionale di Marzo Pietro Cosimo e di Solito Antonio, iscritte ai nn. 514 e 515 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 16 settembre 1974 il giudice di sorveglianza del tribunale dei minorenni di Ancona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la competenza a decidere in ordine alle istanze di liberazione condizionale dei condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione sollevata con le suindicate ordinanze è identica a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 204 del 1974 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) e dal quale l'art. 21 del r.d.l. 1934, n. 1404, ha tratto diretta derivazione.

Osservato che con l'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di liberazione condizionale), la competenza a deliberare sulla istanza di concessione della liberazione condizionale è stata sottratta al Ministro della giustizia e attribuita alla sezione della Corte di appello per i minorenni su parere del magistrato che esercita le funzioni di giudice di sorveglianza;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché in riferimento alla predetta nuova disciplina valuti la rilevanza della questione proposta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina restituirsi gli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere