N. 194
ORDINANZA 27 GIUGNO 1975
Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia sul ricorso di Rizzo Cesareo contro il Comune di Lecce e la Regione Puglia, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto che è stata sollevata, con ordinanza 13 marzo 1974, dal T.A.R. della Puglia questione di legittimità - in riferimento agli artt. 113, secondo comma, e (implicitamente) 3 della Costituzione - dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto, in relazione agli atti espropriativi e di occupazione di urgenza previsti dalla stessa legge, la norma apporta restrizioni al potere di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati in via giurisprudenziale, quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 t.u. 1924 n. 1054 (leggi del Consiglio di Stato) ed ora dall'art. 21 legge 1971, n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali;
che è intervenuto, nel relativo giudizio innanzi questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione sopradetta.
Considerato che questione identica a quella ora sollevata è stata già risolta da questa Corte, che, con sentenza n. 284 del 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza in epigrafe indicata, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere