Ordinanza 193/1975 (ECLI:IT:COST:1975:193)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: CRISAFULLI
Camera di Consiglio del 05/06/1975;    Decisione  del 27/06/1975
Deposito del 08/07/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7975
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 193

ORDINANZA 27 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Gallo Vincenzo Gaetano e Patrocinio Addolorata, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel corso di un procedimento civile vertente tra Gallo Vincenzo Gaetano e Patrocinio Addolorata è stata sollevata, in riferimento all'art. 7 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 6 dicembre 1973, n. 176, e manifestamente infondata con l'ordinanza 2 maggio 1974, n. 127, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevata in riferimento all'art. 7 della Costituzione dal tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 176 del 1973 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 127 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere