Ordinanza 180/1975 (ECLI:IT:COST:1975:180)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: BONIFACIO - Redattore:  - Relatore: REALE N.
Camera di Consiglio del 22/05/1975;    Decisione  del 18/06/1975
Deposito del 03/07/1975;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  7947
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 180

ORDINANZA 18 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre 1974 dal pretore di Marsala sul ricorso di Sforzini Angelo, quale direttore della filiale di Marsala dei "Magazzini Standa", contro il prefetto di Trapani, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il pretore di Marsala con ordinanza del 10 settembre 1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30, sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente della Regione siciliana.

Considerato che con sentenza n. 59 del 12 marzo 1975 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n.30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - dal pretore di Marsala con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 59 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere